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    Conformità-garanzia usato? Facciamo chiarezza.

L’acquisto di un’auto usata è spesso una soluzione conveniente, ma il Consumatore è spesso e volentieri titubante all’acquisto da un commerciante, per le tante storie sentite nel passato, su “dolorosi” imprevisti verificatesi dopo l’acquisto.
Nella pratica la proposta di un veicolo usato è spesso accompagnata da dichiarazioni rassicuranti e roboanti sulle eccezionali qualità dello specifico veicolo, che sfociano spesso in amare delusioni, a cui il Consumatore non può cercare rimedio, a meno di imbarcarsi in cause civili che si chiudono in tempi biblici, tali da scoraggiare anche il più determinato dei Consumatori.
In realtà l’acquisto di un’auto usata significa l’acquisto di una percorrenza residua; il costo chilometrico non è molto diverso da quello di un’auto nuova, ma con pesi diversi di due fattori chiave:
 
Acquisto
Svalutazione/Impegno Capitale
Riparazioni
 
 
 
Nuovo
alto
basso
Usato
basso
alto
 
In sostanza nell’acquisto dell’usato la chiave è non dover affrontare costi per riparazioni non prevedibili. Se si tiene conto che le Case Costruttrici progettano i moderni veicoli per una percorrenza utile di circa 350.000 Km, purché il veicolo sia sottoposto alla regolare manutenzione, un veicolo che abbia percorso circa 100.000 Km in quattro anni, ha ancora 2/3 della sua vita utile a disposizione, ma ha un valore largamente inferiore alla metà del corrispondente veicolo a nuovo..
Ed allora? Da oggi il Consumatore può contare sulle innovazioni del D.Lgs. 24 del 2/2/2002 che ha come finalità primaria la tutela del consumatore, nei riguardi della Garanzia sui beni di consumo, nuovi ed usati.
Il commercio dell’auto usata diventa trasparente, e sicuro come quello del nuovo, e le amare sorprese del passato devono diventare un ricordo. Oggi la legge prescrive obblighi specifici per i Venditori, e definisce con chiarezza i diritti del Consumatore acquirente, ADICONSUM ha pubblicato una guida del consumatore ed un Manuale ad uso degli Operatori, perché ognuno degli attori del complesso mercato dell’auto possa operare con piena serenità, utilizzando la legge nel modo più corretto.
garanzia sulle auto usate
(Normativa: D. Lgs. 24 - 02/02/2002)
Concetti della legge
La direttiva 99/44 ed il Decreto che la recepisce introduce un concetto molto semplice, che però rivoluziona il rapporto tra compratore e venditore ma che si applica esclusivamente ai contratti tra commercianti e privati consumatori.
Nel caso di vendite di un commerciante ad un titolare di partita IVA, regolarmente fatturate, non si applica la nuova normativa, ma altre disposizione del codice civile (art. 1490-1497).
La “Garanzia Legale di conformità” introdotta dal D.Lgs. significa che il venditore “garantisce” che l’auto venduta è “conforme” alla descrizione nel contratto, che è esente da vizi materiali o giuridici e presenta le qualità essenziali della categoria dell’ auto acquistata o quelle promesse dal commerciante.
La Garanzia Legale è irrinunciabile, e non può quindi essere limitata, né tanto meno superata, da disposizioni contrattuali, anche se sottoscritte dal compratore.
OGNI CLAUSOLA CHE LIMITASSE I DIRITTI DEL CONSUMATORE PREVISTI DALLA LEGGE E’ VESSATORIA E NULLA DI FRONTE AL GIUDICE.
In caso di clausole nulle, tuttavia il contratto mantiene tutta la sua validità e tutte le altre clausole, non in contrasto con la Legge rimangono valide.
L’uso del termine “garanzia” in questo contesto genera alcune confusioni, che è opportuno chiarire. Tradizionalmente, il termine garanzia si applica alla eliminazione di inconvenienti, tipicamente “guasti” e “rotture” che si manifestino entro un periodo di tempo determinato dopo l’acquisto.
Ed era questa la classica garanzia sull’auto nuova, prestata dal costruttore, che ha il senso di copertura contro eventuali “vizi” di produzione. In caso di problemi, l’acquirente si rivolgeva alla rete di assistenza del costruttore, il quale stabiliva se la garanzia fosse applicabile o no; in questo flusso il concessionario aveva un ruolo marginale, cioè una volta venduto il veicolo, l’acquirente ed il costruttore se la vedevano tra di loro, per così dire.
Oggi la legge ha profondamente modificato questa situazione: è il Venditore, non il Costruttore, che si impegna direttamente verso l’Acquirente, nel garantire che l’auto venduta, nuova od usata, corrisponde a quanto “promesso”; naturalmente il costruttore resta responsabile, verso il Venditore, dei difetti di produzione, e della rispondenza del veicolo a quanto pubblicizzato.
Supponiamo, ad esempio, che l’addetto alle vendite dichiari, in presenza di testimoni, (ovvero si dichiari nella pubblicità) che l’auto che sta trattando è equipaggiata con una specifica marca di freni, e l’acquirente dichiari che questa è una caratteristica rilevante nella sua decisione d’acquisto; se successivamente l’acquirente scopre che la marca dei freni è diversa da quanto dichiarato, ha pieno titolo per presentare un “reclamo di conformità”, che deve essere sanato dal Venditore, a suo totale carico.
Vale la pena sottolineare che quando l’Acquirente si rivolge direttamente ad una Officina autorizzata dal Costruttore, questa opera in nome e per conto del Venditore nei riguardi dell’Acquirente ed in nome e per conto del Costruttore verso il Venditore. In sostanza, se l’Acquirente si vede rifiutare l’applicazione della Garanzia di buon funzionamento da parte del Costruttore, può rivolgersi al Venditore perché il difetto sia eliminato secondo i criteri del D.L. 24.
A seguito della Direttiva Monti, clausole che obbligassero il Consumatore ad effettuare la manutenzione ordinaria (Tagliandi) esclusivamente presso Officine Autorizzate, come condizione essenziale perchè la garanzia sia applicata dall’Officina, sono vessatorie e quindi nulle; il consumatore ha il diritto di effettuare la manutenzione ordinaria dove crede, purché gli interventi siano fatti a regola d’arte. In caso di contenzioso, è il venditore che deve dimostrare che gli interventi fatti al di fuori della rete della casa non siano stati eseguiti secondo le prescrizioni tecniche del Costruttore.
La legge introduce alcuni concetti fondamentali, che devono essere compresi a fondo, perché l’Acquirente possa godere della dovuta protezione:
·                                 Il concetto del Venditore come unica interfaccia dell’Acquirente in materia di Garanzia;
·                                 Il concetto di “Contratto” , scritto, verbale o sottinteso alla base della vendita;
·                                 Il concetto di “ Conformità e di “Difetto” che comprende, ma in senso ben più ampio, quello diguasto, vizio, mancanza di qualità essenziali e/o promesse;
·                                 Il concetto di “Rimedio” che comprende la riparazione o la sostituzione del veicolo, ma allarga i diritti dell’Acquirente al rimborso di parte del prezzo, od addirittura alla risoluzione del contratto. In questo contesto va compreso il concetto di uso del veicolo sia nei riguardi dell’entità del “Rimedio” che nella analisi del difetto.
Ma che vuol dire Garanzia di Conformità?
Abbiamo visto come, letteralmente, la “Garanzia Legale” significhi semplicemente garantire che il veicolo è “conforme” al contratto, comunque configurato, come discusso nel punto precedente.
QUINDI LA GARANZIA LEGALE NON SIGNIFICA ASSENZA DI DIFETTI, MA COSCIENZA DEI DIFETTI IN ESSERE O POTENZIALI DA PARTE DELL’ACQUIRENTE, PRIMA DELL’ACQUISTO.
Di conseguenza, un veicolo consegnato “marciante”, che si guasti, può costituire una “non conformità”, solo se il guasto non dipende da normale usura del veicolo, rispetto alla percorrenza ed ad altre caratteristiche, certamente note all’acquirente prima dell’ acquisto.
Il concetto di “conformità” abbraccia l’insieme del veicolo e della sua rispondenza o meno al “contratto” ed all’ uso per il quale lo stesso è stato venduto; vediamo una lista dei più comuni difetti di conformità:
·                                 Irregolarità nei documenti (occorrono duplicati)
·                                 Immatricolazione irregolare (esempio immatricolazione autocarro, per un veicolo destinato ad usi famigliari)
·                                 Indisponibilità libretto uso e manutenzione/Mancata effettuazione tagliandi o mancata documentazione dei medesimi
·                                 Pneumatici deformati
·                                 Presenza di modifiche alle centraline e/o parti meccaniche per l’incremento di potenza
·                                 Pasticche/Dischi/ammortizzatori da sostituire a percorrenza ravvicinata
·                                 Frizione che “slitta”
·                                 Servosterzo rumoroso
·                                 Cambio con difetti (innesti duri, grattate, rumorosità)
·                                 Batteria che non tiene la carica
·                                 Gomme o cerchi di misura non ammessa dal libretto
·                                 Gomma di scorta non installabile sui mozzi (sostituite ruote lamiera con cerchi in lega con cambiamento dei mozzi)
·                                 Mancanza/non funzionalità Martinetto o chiave per smontaggio gomme o chiave antifurto bulloni in lega
·                                 Mancanza altri attrezzi secondari originali
·                                 Numero di precedenti proprietari maggiore del dichiarato (risoluzione del contratto)
·                                 Mancato collaudo impianto a gas / Mancato collaudo gancio di traino
·                                 Impianto aria condizionata con freon non ecologico
·                                 Serrature diverse/Indisponibilità chiave master per duplicazione chiavi con immobilizer/Indisponibilità chiave esclusione suoneria antifurto
·                                 Tappezzeria usurata in aree non immediatamente visibili
·                                 Riparazioni carrozzeria scadenti, disallineamento battute cofani e portiere/Guarnizioni portiere/cofani difettose
·                                 Funzionamento difettoso impianti ausiliari (radio, antenna elettrica, diffusori, climatizzatore)
·                                 CD navigatore satellitare non aggiornato
·                                 Lettore di CD non compatibile con CD masterizzati
·                                 Difetti impianto elettrico
·                                 Fari/catadiottri da sostituire/Difetti spie/strumentazione
·                                 Spegnimento artificiale spie di avaria (tipicamente airbags) con aggiunta di elementi quali resistenze e simili
·                                 Mancata revisione se scaduta al momento della consegna/Bocciatura alla revisione
·                                 Corrosione/ anneggiamenti parti strutturali del veicolo
·                                 Stato d’usura motore, organi trasmissione non compatibile con chilometraggio dichiarato (tipicamente entro il termine della garanzia legale viene prescritto un intervento importante per usura ad una percorrenza dichiarata non conforme al normale funzionamento. Il Consumatore ha diritto alla eliminazione del difetto e diventa legittimo l’intervento per usura a cura e spese del Venditore, a causa della non conformità della percorrenza effettiva rispetto a quella contrattuale.

Fonte:  www.adiconsum.it 


 

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