Legge: garanzia sulla conformita dei veicoli usati.



da www.adiconsum.it 

L’acquisto di un’auto usata è spesso una soluzione conveniente, ma il Consumatore è spesso e volentieri titubante all’acquisto presso un rivenditore per le tante storie sentite nel passato, su “dolorosi” imprevisti verificatesi dopo l’acquisto.
Nella pratica la proposta di un veicolo usato è spesso accompagnata da dichiarazioni rassicuranti e roboanti sulle eccezionali qualità dello specifico veicolo, che sfociano spesso in amare delusioni, a cui il Consumatore non può cercare rimedio, a meno di imbarcarsi in cause civili che si chiudono in tempi biblici, tali da scoraggiare anche il più determinato dei Consumatori.
In realtà l’acquisto di un’auto usata significa l’acquisto di una percorrenza residua; il costo chilometrico non è molto diverso da quello di un’auto nuova, ma con pesi diversi di due fattori chiave:

 
Acquisto
Svalutazione/Impegno Capitale
Riparazioni
 
 
 
Nuovo
alto
basso
Usato
basso
alto
 

In sostanza nell’acquisto dell’usato la chiave è non dover affrontare costi per riparazioni non prevedibili.

Se si tiene conto che le Case Costruttrici progettano i moderni veicoli per una percorrenza utile di circa 350.000 Km, purché il veicolo sia sottoposto alla regolare manutenzione, un veicolo che abbia percorso circa 100.000 Km in quattro anni, ha ancora 2/3 della sua vita utile a disposizione, ma ha un valore largamente inferiore alla metà del corrispondente veicolo a nuovo..

Ed allora? Da oggi il Consumatore può contare sulle innovazioni del D.Lgs. 24 del 2/2/2002 che ha come finalità primaria la tutela del consumatore, nei riguardi della Garanzia sui beni di consumo, nuovi ed usati.

Il commercio dell’auto usata diventa trasparente, e sicuro come quello del nuovo, e le amare sorprese del passato devono diventare un ricordo. Oggi la legge prescrive obblighi specifici per i Venditori, e definisce con chiarezza i diritti del Consumatore acquirente, ADICONSUM ha pubblicato una guida del consumatore ed un Manuale ad uso degli Operatori, perché ognuno degli attori del complesso mercato dell’auto possa operare con piena serenità, utilizzando la legge nel modo più corretto.

 
garanzia sulle auto usate
(Normativa: D. Lgs. 24 - 02/02/2002)
 
Concetti della legge
La direttiva 99/44 ed il Decreto che la recepisce introduce un concetto molto semplice, che però rivoluziona il rapporto tra compratore e venditore ma che si applica esclusivamente ai contratti tra commercianti e privati consumatori.
Nel caso di vendite di un commerciante ad un titolare di partita IVA, regolarmente fatturate, non si applica la nuova normativa, ma altre disposizione del codice civile (art. 1490-1497).
La “Garanzia Legale di conformità” introdotta dal D.Lgs. significa che il venditore “garantisce” che l’auto venduta è “conforme” alla descrizione nel contratto, che è esente da vizi materiali o giuridici e presenta le qualità essenziali della categoria dell’ auto acquistata o quelle promesse dal commerciante.
La Garanzia Legale è irrinunciabile, e non può quindi essere limitata, né tanto meno superata, da disposizioni contrattuali, anche se sottoscritte dal compratore.
OGNI CLAUSOLA CHE LIMITASSE I DIRITTI DEL CONSUMATORE PREVISTI DALLA LEGGE E’ VESSATORIA E NULLA DI FRONTE AL GIUDICE.
In caso di clausole nulle, tuttavia il contratto mantiene tutta la sua validità e tutte le altre clausole, non in contrasto con la Legge rimangono valide.
L’uso del termine “garanzia” in questo contesto genera alcune confusioni, che è opportuno chiarire. Tradizionalmente, il termine garanzia si applica alla eliminazione di inconvenienti, tipicamente “guasti” e “rotture” che si manifestino entro un periodo di tempo determinato dopo l’acquisto.
Ed era questa la classica garanzia sull’auto nuova, prestata dal costruttore, che ha il senso di copertura contro eventuali “vizi” di produzione. In caso di problemi, l’acquirente si rivolgeva alla rete di assistenza del costruttore, il quale stabiliva se la garanzia fosse applicabile o no; in questo flusso il concessionario aveva un ruolo marginale, cioè una volta venduto il veicolo, l’acquirente ed il costruttore se la vedevano tra di loro, per così dire.
Oggi la legge ha profondamente modificato questa situazione: è il Venditore, non il Costruttore, che si impegna direttamente verso l’Acquirente, nel garantire che l’auto venduta, nuova od usata, corrisponde a quanto “promesso”; naturalmente il costruttore resta responsabile, verso il Venditore, dei difetti di produzione, e della rispondenza del veicolo a quanto pubblicizzato.
Supponiamo, ad esempio, che l’addetto alle vendite dichiari, in presenza di testimoni, (ovvero si dichiari nella pubblicità) che l’auto che sta trattando è equipaggiata con una specifica marca di freni, e l’acquirente dichiari che questa è una caratteristica rilevante nella sua decisione d’acquisto; se successivamente l’acquirente scopre che la marca dei freni è diversa da quanto dichiarato, ha pieno titolo per presentare un “reclamo di conformità”, che deve essere sanato dal Venditore, a suo totale carico.
Vale la pena sottolineare che quando l’Acquirente si rivolge direttamente ad una Officina autorizzata dal Costruttore, questa opera in nome e per conto del Venditore nei riguardi dell’Acquirente ed in nome e per conto del Costruttore verso il Venditore. In sostanza, se l’Acquirente si vede rifiutare l’applicazione della Garanzia di buon funzionamento da parte del Costruttore, può rivolgersi al Venditore perché il difetto sia eliminato secondo i criteri del D.L. 24.
A seguito della Direttiva Monti, clausole che obbligassero il Consumatore ad effettuare la manutenzione ordinaria (Tagliandi) esclusivamente presso Officine Autorizzate, come condizione essenziale perchè la garanzia sia applicata dall’Officina, sono vessatorie e quindi nulle; il consumatore ha il diritto di effettuare la manutenzione ordinaria dove crede, purché gli interventi siano fatti a regola d’arte. In caso di contenzioso, è il venditore che deve dimostrare che gli interventi fatti al di fuori della rete della casa non siano stati eseguiti secondo le prescrizioni tecniche del Costruttore.
La legge introduce alcuni concetti fondamentali, che devono essere compresi a fondo, perché l’Acquirente possa godere della dovuta protezione:
·            Il concetto del Venditore come unica interfaccia dell’Acquirente in materia di Garanzia;
·            Il concetto di “Contratto” , scritto, verbale o sottinteso alla base della vendita;
·       Il concetto di “ Conformità e di “Difetto” che comprende, ma in senso ben più ampio, quello diguasto, vizio, mancanza di qualità essenziali e/o promesse;
·        Il concetto di “Rimedio” che comprende la riparazione o la sostituzione del veicolo, ma allarga i diritti dell’Acquirente al rimborso di parte del prezzo, od addirittura alla risoluzione del contratto. In questo contesto va compreso il concetto di uso del veicolo sia nei riguardi dell’entità del “Rimedio” che nella analisi del difetto.
Ma che vuol dire Garanzia di Conformità?
Abbiamo visto come, letteralmente, la “Garanzia Legale” significhi semplicemente garantire che il veicolo è “conforme” al contratto, comunque configurato, come discusso nel punto precedente.
QUINDI LA GARANZIA LEGALE NON SIGNIFICA ASSENZA DI DIFETTI, MA COSCIENZA DEI DIFETTI IN ESSERE O POTENZIALI DA PARTE DELL’ACQUIRENTE, PRIMA DELL’ACQUISTO.
    

Fonte:  www.adiconsum.it

La Legge :

Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 24

Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 8 marzo 2002 - Supplemento Ordinario n. 40
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 2002;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disciplina della vendita dei beni di consumo

1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del libro IV del codice civile e' inserito il seguente paragrafo:

"1-bis. - Della vendita dei beni di consumo.

1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni). - Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.

Ai fini del presente paragrafo si intende per:

a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:

1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai;

2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata;
3) l'energia elettrica;

c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;

d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;

e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita';

f) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.

1519-ter (Conformita' al contratto). - Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;

c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura;

d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:

a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;

b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;

c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione.

Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformita' del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita'. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

1519-quater (Diritti del consumatore). - Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene.

In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono.

Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

Ai fini di cui al comma terzo e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:

a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;

b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto.

1519-quinquies (Diritto di regresso). - Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.

Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, puo' agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

1519-sexies (Termini). - Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato.

Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.

L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

1519-septies (Garanzia convenzionale). - La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita'.

La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:

a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;

b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.

A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.

Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore puo' continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.

1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni). - E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformita', volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.

E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni). - Le disposizioni del presente paragrafo non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico".

Art. 2.
Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all'articolo 1519-septies del codice civile, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.


 

   Segna mi piace !